Passo carrabile

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Il segnale che identifica un passo carrabile. Se non è interamente compilato, il segnale non ha valore.[1]

Un passo carrabile, a volte chiamato anche passo carraio, secondo il codice della strada italiano, è un accesso ad un'area laterale idonea alla circolazione e allo stazionamento di uno o più veicoli.[2][3]

Se il varco non ha dimensioni tali da consentire il passaggio di un veicolo oppure se l'area non è idonea allo stazionamento di un veicolo, l'ente proprietario della strada non rilascia l'autorizzazione.[3][4]

Il segnale[modifica | modifica wikitesto]

Ciascun passo carrabile, per essere definito tale, deve essere identificato dall'apposito segnale. Il segnale ha validità permanente e va affisso in posizione parallela, sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, in maniera che sia ben visibile dalla carreggiata.[1]

Prima di essere collocato, il cartello necessita di essere compilato, ossia devono essere riportati gli estremi dell'atto di autorizzazione del passo carrabile; affinché il segnale sia valido è necessario che siano presenti:

  • nella parte superiore, il nome dell'ente che lo ha autorizzato;
  • al centro, il pittogramma del segnale di divieto di sosta e la scritta "passo carrabile";
  • nella parte bassa, il numero dell'autorizzazione e l'anno in cui è stata rilasciata (ad esempio, numero 000 rilasciata nel 1999).

In mancanza di anche uno solo dei requisiti sopra elencati, il segnale perde valore ed eventuali trasgressori non potranno essere sanzionati.[1]

Il segnale ha dimensioni normali di 45 × 25 cm e maggiorate di 60 × 40 cm; la sua installazione e la sua manutenzione sono a carico del titolare dell'autorizzazione.[1]

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Per ottenere il passo carrabile è necessario effettuare una richiesta al proprio comune[5], presentando tutta la documentazione relativa al varco (ad esempio piante in scala, fotografie, dati catastali dell’immobile[6]) e pagando le relative spese. Per mantenere l'autorizzazione è necessario pagare annualmente la tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico,[7] essa viene calcolata su una superficie e tipicamente viene considerata una profondità di 1 metro.[senza fonte]

In corrispondenza del passo carrabile non è permessa la sosta di alcun veicolo, neanche se appartenente ai proprietari della concessione.[8] Nel caso in cui un veicolo, lasciato in sosta, impedisca la fruizione del passo carrabile, viene disposta la rimozione[9] con il carro attrezzi. La fermata in corrispondenza del passo carrabile è invece concessa, a meno che non sia vietata per altre ragioni.[10][8]

Un passo carrabile a Forlì

Estensione del divieto[modifica | modifica wikitesto]

Gli enti proprietari delle strade possono vietare la sosta anche nella porzione di strada opposta al passo carrabile qualora risultino altrimenti impedite le manovre di entrata e di uscita. In tal caso i conducenti devono essere avvertiti del divieto con una delle seguenti modalità[11]:

  • posizionamento di due segnali di divieto di sosta, integrati dai pannelli di "inizio" e "fine";
  • tracciamento degli stalli di sosta[12];
  • tracciamento della striscia continua sul margine della carreggiata[13];
  • realizzazione di segmenti alternati di colore giallo e nero sul ciglio del marciapiede.

Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia[modifica | modifica wikitesto]

Un passo carrabile bilingue ad Aosta

Nelle regioni italiane che beneficiano di un regime di bilinguismo, la denominazione Passo carrabile è stata resa:

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b c d art. 120, comma 1, lett. e) D.P.R. 16/12/1992, n. 495
  2. ^ Codice della strada, art. 3, comma 1, n. 37
  3. ^ a b art. 46, comma 2, lett. b) D.P.R. 16/12/1992, n. 495
  4. ^ art. 46, comma 1 D.P.R. 16/12/1992, n. 495
  5. ^ oppure all'ente proprietario della strada, se diverso dal comune
  6. ^ Queste informazioni sono state estrapolate dal modulo di domanda predisposto dal Comune di Milano, la documentazione necessaria può variare in base al comune.
  7. ^ art. 44 D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
  8. ^ a b art. 158, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 285/1992
  9. ^ art. 159, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 285/1992
  10. ^ art. 7, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 285/1992
  11. ^ Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 18092 del 23/02/2009
  12. ^ La sosta risulta vietata ex art. 157 comma 5 del Codice della Strada
  13. ^ La sosta risulta vietata ex art. 40 comma 10 lett. a) del Codice della Strada

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]